Statuto


Art. 1 - Costituzione e finalità

E’ costituita in Venezia-Mestre un’associazione privata di fedeli denominata ” COMUNITÀ EMMANUEL”, con sede in Venezia-Mestre, Riviera Marco Polo 45, che opera senza scopo di lucro ed è di ispirazione cattolica e del tutto apolitica. In particolare l’Associazione si riferisce con visione ecumenica al “Rinnovamento Carismatico Cattolico” in tutte le sue espressioni locali ed intemazionali.
L’Associazione persegue i seguenti fini:


- la conversione permanente della propria vita allo stile evangelico ;
- la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società civile;
- la crescita culturale, morale ed etica della persona attraverso la riscoperta della grazia battesimale e della propria identità cristiana, nonché dei valori e degli impegni che esse comportano;
- lo sviluppo delle relazioni di amicizia e fraternità tra associati e non , in conformità dell’insegnamento di Cristo e della Chiesa; ' -
- ogni attività intesa a diffondere ad affermare nella società i principi propri del cristianesimo vissuto, con particolare cura per un reciproco mutuo soccorso ed aiuto sia morale che materiale nei casi in cui sene ravvisi la necessità;
- l’attuazione di ogni iniziativa, anche pratica, intesa a combattere i mali sociali quali droga, alcolismo, prostituzione, fumo, ignoranza, disoccupazione, superstizione, idolatria in tutte le sue varie e talora subdole forme; tutto ciò anche in collegamento ed in appoggio ad altri enti,
istituzioni, associazioni ed organismi che abbiano scopi affini.

Art. 2 - Attività dell’Associazione

L’Associazione adopera il perseguimento dei propri fini sia direttamente tramite i propri organi, sia attraverso l’attività dei sodalizi, quali Gruppi e Cenacoli, che di essa fanno parte e dei quali coordina l’attività e determina le linee di guida in conformità con gli scopi statutari.
A titolo di esempio l’Associazione potrà perseguire i propri fini attraverso la promozione e l’appoggio delle seguenti attività:

- corsi, seminari e convegni di formazione religiosa dei suoi membri per una sempre maggiore e consapevole partecipazione alla missione di evangelizzazione della Chiesa;
-  viaggi per favorire la partecipazione dei suoi membri a convegni, esercizi spirituali organizzati dal Movimento o da altre iniziative e realtà ecclesiali;
-  la nascita di nuovi Gruppi e Cenacoli del “Rinnovamento Carismatico Cattolico”;
-  l’evangelizzazione mediante raduni periodici regionali aperti sia agli aderenti al Rinnovamento sia alle altre realtà ecclesiali;
-  la diffusione del messaggio cristiano attraverso ogni mezzo e strumento offerto dai mass¬media.
-  la divulgazione (e/o stampa) di libri, giornali,riviste, periodici, dispense non che strumenti musicali di ogni genere ed ogni altro articolo di carattere religioso; divulgazione con mezzi audiovisivi: impianti di trasmissione radiofonica e televisiva, filodiffusione.

Art. 3 - Durata delPAssociazione

La durata delPAssociazione è fissata fino al 31/12/2050. Essa si intenderà tacitamente prorogata alla scadenza per altri cinque anni e così di quinquennio in quinquennio.

Art. 4 - Membri

L’adesione all’Associazione è consentita a chiunque, maggiore di età, ne condivida gli scopi e si impegni ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi preposti.
E’ inoltre consentita a Sodalizi che osservino i medesimi requisiti e che sono rappresentati nell’Associazione da un responsabile eletto dagli stessi. L’ ammissione di un Sodalizio non comporta tuttavia l’automatica ammissione dei singoli appartenenti. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, al quale l’aspirante dovrà indirizzare la propria domanda; essa dovrà contenere l’espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi. Ove aspirante sia un Sodalizio dovrà allegare, se vi sia, anche copia dello statuto. Il Consiglio Direttivo potrà sentire personalmente l’aspirante; in ogni caso prowederà sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento. In assenza di un espresso provvedimento di accoglimento nel termine anzidetto la domanda si intenderà respinta. Il Consiglio Direttivo non sarà in alcun caso tenuto a motivare il mancato accoglimento.
La qualifica di associato è personale ed intrasmissibile a qualsiasi titolo; essa da il diritto di prendere parte alla vita dell’Associazione, di partecipare con diritto al voto all’ Assemblea e, per gli associati persone fisiche che siano in possesso dei prescritti requisiti, di ricoprire le cariche statutarie.
L’adesione non comporta obbligo di versamento di alcuna quota o contributo. E’ tuttavia facoltà di tutti gli associati effettuare versamenti a favore dell’Associazione.
Gli associati partecipano direttamente, in persona o per delega ad altro membro, alla riunione dell’Assemblea.
Di regola essi partecipano all’attività dell’Associazione riunendosi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, in gruppi che nominano al loro interno un responsabile che funge da referente tra il gruppo ed il Consiglio Direttivo e rappresenta il gruppo stesso nel Pastorale di Servizio.
La nomina del responsabile è di esclusiva competenza del gruppo che lo esprime e non è soggetto a gradimento da parte di qualunque altro organo dell’Associazione.

Art. 5 - Organi delFAssociazione

Organi dell’Associazione sono: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente del Consiglio Direttivo, Pastorale di Servizio, Segretario,Tesoriere, Collegio dei Probiviri, Revisore dei Conti.

Art. 6 - Assemblea

L’Assemblea è composta da tutte le persone fisiche aderenti all’Associazione “COMUNITÀ EMMANUEL” che partecipano alle deliberazioni con un solo voto ciascuna; è ammessa la delega conferita per iscritto, ma ciascun associato non può rappresentare più di due delegati.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno due volte all’anno, una entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio consuntivo e una entro il 30 novembre per deliberare sul bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, il Pastorale di Servizio od almeno un terzo degli associati ne facciano motivata richiesta.
La convocazione avverrà mediante avviso scritto inviato a ciascun associato tramite il proprio Cenacolo, Gruppo, Sodalizio o esposto nella bacheca della sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per adunanza; solo in casi di giustificata urgenza l’avviso potrà essere dato in termine minore, purché non inferiore a due giorni, e con forme
diverse dall’avviso scritto. I membri del Collegio dei Probiviri possono intervenire nell’Assemblea e prendere parola ma senza diritto di voto; il Consigliere Spirituale ne fa parte di diritto e può esprimere il proprio voto.
L’Assemblea:
-    nomina i membri del Consiglio Direttivo, Probiviri e i Revisori dei Conti;
-    determina gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
-    approva i regolamenti che disciplinano singole attività dell’Associazione;
-    delibera gli atti di amministrazione straordinaria dell’Associazione;
-    decide sulla proposta motivata del Consiglio Direttivo di destituire membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
-    delibera le modifiche presente statuto, che entreranno in vigore dopo la recognitio dell’Ordinario diocesano;
-    delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno valide in prima convocazione purché siano intervenuti la maggioranza degli associati ed esse abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione, che si terrà decorsa un’ora daH’orario stabilito per la prima convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Solo in casi di modifica al regolamento e di scioglimento dell’associazione la deliberazione sarà valida solo se ottenga un numero di voti pari almeno due terzi degli associati. Queste due deliberazioni e quella di destituzione del Proboviro o altri dalla propria carica sono espressamente ed inderogabilmente riservate alla sola e unica competenza dell’Assemblea.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione ordinaria dell’Associazione. Esso è eletto dall’Assemblea e rimane in carica tre anni. Si compone di un numero di membri da tre a quindici, comunque dispari e delibera a maggioranza dei presenti alla riunione. Il Presidente partecipa alla votazione solo in caso di parità dei voti. Possono essere eletti tutti i membri dell’Associazione, purché abbiano ricevuto la “Effusione dello Spirito” e siano maggiorenni.
I    membri rimangono in carica sino alla scadenza del loro mandato, salvo in caso di dimissioni, e sono rieleggibili. In giustificati casi di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà adottare atti di amministrazione straordinaria, eccetto quelli espressamente riservati all’Assemblea. In tali casi, tuttavia, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea con le modalità sopra indicate, affinché si riunisca, per la ratifica degli atti compiuti, entro quindici giorni da quando essi sono stati adottati.
Il Consiglio Direttivo esercita la sorveglianza disciplinare nei confronti degli associati e adotta le sanzioni relative.

Art. 8 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; esso ha la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di suo temporaneo impedimento è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo o dal vice presidente.

Art. 9 - Pastorale di Servizio

Il Pastorale di Servizio ha il compito di
a)    discemere e guidare il cammino spirituale e comunitario dell’Associazione;
b)    proporre ed attuare il carisma dell’Associazione stessa.
Esso è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede di diritto, dal responsabile di ciascun Sodalizio e da un Consigliere spirituale.
Tutti i partecipanti hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di aderenti al Sodalizio rappresentato, ed il Pastorale di Servizio delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo di regola non vota, se non nel caso in cui su una determinata decisione non possa raggiungersi una maggioranza.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario, non necessariamente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente, nonché conserva il libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo anche fuori di esso, purché tra gli associati; deve essere persona di provata competenza e specchiata integrità. Tiene la cassa dell’Associazione, ne cura la contabilità e predispone il bilancio che verrà presentato dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

I    Probiviri sono eletti, in numero di tre, dall’Assemblea, tra i soci che abbiano gli stessi requisiti per far parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, che ne esprime la volontà e le determinazioni ove previsto.
Spetta al Collegio:
a)    fungere da arbitro per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra associati e Associazione o Consiglio Direttivo;
b)    valutare l’appello contro i provvedimenti di esclusione o di espulsione adottati dal Consiglio Direttivo o dal Pastorale di Servizio ed il suo giudizio è inappellabile.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
L’accettazione della carica di Proboviro comporta la rinunzia, per tutta la durata della carica, ad esprimere il proprio voto nell’Assemblea;del pari il Proboviro non è soggetto al potere disciplinare del Consiglio Direttivo, che non potrà in alcun caso impartigli direttive o comminargli sanzioni disciplinari. Il Consiglio Direttivo potrà solamente sottoporre all’Assemblea la proposta motivata di destituzione di un membro del Collegio dalla carica; il Proboviro avrà diritto di esporre all’Assemblea le proprie ragioni prima che essa deliberi. In nessun caso la destituzione comporterà automatica esclusione dell’Associazione

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea e si compone di due membri effettivi e due supplenti; l’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Possono essere nominati Revisori dei Conti anche persone esterne all’Associazione. I Revisori dei Conti cureranno la tenuta del libro delle adunanze di Collegio.
Spetta al Collegio:
a)    partecipare di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
b)    verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri;
c)    dare pareri sui bilanci.

Art. 14 - Consigliere Spirituale

A meno che per la mancanza di sacerdoti disponibili non si debba provvedere altrimenti al servizio, ogni Gruppo abbia il proprio Consigliere Spirituale, scelto tra i presbiteri che esercitano il ministero in Diocesi. Il presbitero, del clero secolare o regolare, dovrà essere confermato dall’Ordinario del luogo ad triennium.
Spetta al Consigliere Spirituale:
a) vigilare sull’ortodossia dell’interpretazione della Parola di Dio e dei documenti del magistero;
a)    provvedere alla vita sacramentale ad alla formazione spirituale, morale e culturale dei membri;
b)    essere artefici di unità, in piena comunione con il Pastorale di Servizio, di cui fa parte, rispettandone le competenze.

Art. 15 - Mezzi di sostentamento dell’Associazione

Le attività ordinarie dell’Associazione sono sostenute attraverso il concorso di somme liberamente offerte dagli associati o da privati, persone fìsiche o morali, anche esterne all’Associazione stessa, nonché attraverso il ricavato dall’impiego di detti versamenti in conformità al Regolamento. L’eventuale patrimonio è destinato esclusivamente ad essere impiegato per il perseguimento degli scopi sociali e non può essere distribuito a titolo di utili in qualsiasi modo denominati, né restituito agli associati, singoli o Sodalizi, ai loro eredi o aventi diritto, in caso di recesso od espulsione dall’Associazione. Somme individuate in apposito capitolo del bilancio potranno essere destinate ad aiuto o sovvenzioni di soggetti individuati dal Consiglio Direttivo, come bisognosi e meritevoli.

Art. 16 - Cause di esclusione o di espulsione

L’esclusione o espulsione dell’associato che sia persona fisica è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato preso a maggioranza assoluta dei propri membri. L’esclusione o espulsione dell’associato che sia Sodalizio è deliberato dal Pastorale di Servizio. La decisione, motivata, viene presa a maggioranza assoluta dei propri membri. In entrambi i casi il provvedimento sarà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno agli interessati, che potranno adire entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata il Consiglio dei Probiviri, presentando richiesta scritta e motivata di annullamento. Nel frattempo il provvedimento rimane sospeso.

Art. 17 - Bilancio

Il    bilancio dell’Associazione è tenuto con regolarità dal Tesoriere.
Il    bilancio è compilato in capitoli distinti in modo da garantirne la massima chiarezza e trasparenza, ogni entrata ed uscita devono essere messe a bilancio; non è consentita alcuna entrata ed uscita fuori bilancio. Il bilancio è sottoposto ogni anno all’approvazione dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo che se ne assume solidamente la responsabilità nei confronti dell’Assemblea. E’ tuttavia ammesso esprimere osservazioni personali sul bilancio, da parte di singoli componenti del Consiglio Direttivo che se ne assumano la responsabilità. Ciascun associato ha diritto di consultare il bilancio in qualsiasi momento, dietro semplice presentazione di richiesta motivata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Controversie

Ogni controversia riguardante l’attività dell’Associazione e l’appartenenza ad essa, sia tra singoli associati che tra associati ed Associazione od organi di essa, verrà sottoposta dagli interessati alla valutazione del Collegio dei Probiviri. Di regola la richiesta di intervento del Collegio deve essere scritta e motivata ed il Collegio provvede su di essa per iscritto e motivatamente, sentiti gli interessati e senza alcuna formalità. Il provvedimento del Collegio verrà sottoscritto dagli interessati per presa visione ed accettazione. Ove uno o più degli interessati rifiutino o non possano sottoscrivere, il provvedimento verrà loro comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro otto giorni dalla sua adozione. Il rifiuto, anche implicito, di attenersi alla decisione del Collegio comporta l’automatica esclusione dell’associato dall’Associazione. La richiesta potrà essere anche informale, ove si tratti di
controversie tra associati ed entrambi chiedono congiuntamente l’intervento del Collegio. In questo caso il Collegio od uno dei suoi membri, sentiti gli interessati personalmente e, ove possibile, insieme, darà il proprio parere invitandoli ad attenersi ad esso. Rimane facoltà degli interessati chiedere formalmente e con modalità normale che la controversia venga definita dal Collegio.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione - che dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto - gli eventuali beni mobili dovranno essere devoluti, salvo non sia diversamente previsto per legge, ad altra Associazione che persegua finalità affini, sentito l’Ordinario diocesano.

Art. 20 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si faccia riferimento alle norme canoniche riguardanti le Associazioni private dei Fedeli (canoni 321-326 CIC) e gli altri documenti della S. Sede riguardante le Aggregazioni laicali nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Venezia - Mestre, 25 aprile 2004, Solennità di San Marco evangelista,
Patrono di Venezia e delle Genti venete.

Prot. 164/04
Lo statuto è stato esaminato, a norma del canone 299 §3 CIC, e risulta conforme alle vigenti norme canoniche.
Venezia, 25 dicembre 2004, Solennità del Natale del Signore.





Le persone che aderiscono al Movimento di Rinnovamento Carismatico Cattolico, scelgono Gesù come Signore e personale Salvatore e si dicono “rinnovate”, perché sono aperte all’azione dello Spirito Santo e ai Suoi doni, tale apertura dona un più intenso amore per Dio, il desiderio di conoscerlo e amarlo di più , una più attiva relazione con la Chiesa, i Sacramenti, la Parola e la preghiera, una chiamata alla santità.